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Segnalazione di inizio attività

Scia, la Segnalazione di Inizio Attività: cos’è, tempi e costi

Quando si comincia un’attività, è necessario darne comunicazione all’amministrazione con un’apposita segnalazione: la Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, “erede” della precedente Dia (Dichiarazione di inizio attività).
In quest’articolo scopriremo cos’è e come funziona la Scia, quali imprese devono presentarla e i suoi costi.

Entriamo nel dettaglio.

Cos’è la Scia

Scia è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In sostanza, si tratta di un’autocertificazione che consente alle imprese di cominciare, modificare o cessare un’attività di qualsiasi tipo (artigianale, commerciale, industriale), senza dover attendere i tempi di attesa di verifiche e controlli.

Ad esempio, devono presentare la Scia:

  • commercio al dettaglio in sede fissa o tramite forme speciali (per esempio internet)
  • alberghi, bed & breakfast, case per vacanze, agriturismo
  • commercio all’ingrosso nel settore alimentare
  • acconciatori, estetisti, esecutore di tatuaggi o piercing
  • bar, ristoranti, mense
  • attività di ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

Nell’ambito edilizio, gli interventi per cui è necessaria la Scia invece sono la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia e tutti gli atti per modificare la struttura di un edificio o per ripristinare immobili.

La Scia è dunque uno strumento per semplificare e facilitare l’attività di impresa; è nata con il decreto numero 78 del 31 maggio 2010 che, convertito in legge il 30 luglio 2010 (n. 122), ha sostituito la precedente Dia, di cui abbiamo già accennato. Nel 2011 la Scia è stata estesa anche all’attività edilizia.

La Scia, in pratica, sostituisce qualsiasi altro atto di autorizzazione, licenza o permesso; il rilascio dipende dalla presenza dei requisiti delle norme di settore.

Sono invece esclusi dalla Scia quei casi in cui sono sono previste autorizzazioni e licenze particolari (trasporto, taxi noleggio con conducente, farmacie) oppure che prevedano l’apertura o l’ampliamento di grandi strutture di vendita, come i centri commerciali. Sono esclusi anche tutti gli atti che riguardano la difesa, la pubblica sicurezza l’immigrazione.

La Scia è costituita da:

  • Il modello A, che serve per l’inizio, l’ampliamento il trasferimento e le modifiche di un’attività
  • Il modello B, da utilizzare invece per se si cambia denominazione, ragione sociale, se si subentra in un’azienda, oppure se si sospende, si riprende o si cessa un’attività.
  • le schede 1/2/3/4/5/6, ognuna da utilizzare a seconda dell’attività

Non sono obbligati a presentare la Scia i piccoli laboratori artigiani con un massimo di 3 addetti che non producono emissioni in atmosfera, non hanno scarichi idrici industriali, non producono rifiuti speciali pericolosi e non hanno un impatto acustico sufficiente a recare disturbo; per esempio, figure professionali come calzolai, sarti, riparatori TV ed elettricisti.

Possono evitare di presentare la Scia anche le scuole senza laboratori, annessi di uffici pubblici, di studi professionali, gli ospedali.

Come funziona la Scia

Come abbiamo già accennato, la Scia è un’autocertificazione grazie alla quale un’imprenditore, un commerciante o un artigiano può dare vita, modificare e trasferire un’attività economica. Le imprese e le aziende che devono presentare la Scia, come detto, possono svolgere le attività più diverse, dal  commercio al dettaglio al commercio all’ingrosso nel settore alimentare, dalle attività artigianali in genere all’apertura di bar e ristoranti.

La Scia deve essere accompagnata altri documenti che attestino la presenza dei requisiti: soggettivi, come quelli morali professionali, e oggettivi, legati gli aspetti urbanistici, edili, igienici, sanitari, etc. Se previsto, devono essere allegate anche le planimetrie del locale in cui si andrà a svolgere l’attività.

Essendo un’autocertificazione, l’imprenditore che segnala l’inizio dell’attività con la Scia si assume la responsabilità di quanto dichiara nella segnalazione.

La Scia va inoltrata in modalità telematica al Suap, lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per il territorio dove si svolge l’attività di impresa. La segnalazione va inviata massimo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività: il Suap provvederà a rilasciare immediatamente una ricevuta e gli estremi del protocollo.

Protocollata la Scia, l’amministrazione ha 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e fare le verifiche del caso; qualora l’autorità dovesse accettare la mancanza dei requisiti, può adottare dei provvedimenti per vietare il proseguimento dell’attività. In caso di parere positivo, invece, verrà rilasciata una ricevuta di evasione della pratica; se la Scia riguarda un’attività commerciale, verrà rilasciata la certificazione di inizio attività commerciale.

Si può presentare la documentazione anche attraverso la propria associazione di categoria o ricorrendo all’aiuto di un professionista del settore.

Quanto può costare la Scia?

I costi della Scia dipendono dalle imposte locali, a cui si devono aggiungere quelli relativi alla consulenza di un professionista che aiuti l’imprenditore alla corretta compilazione: in generale, possono andare dai 250 ai 1000 euro.

Hai avviato un’attività? Devi presentare la Scia

La Scia è un’autocertificazione nata nel contesto delle riforme di liberalizzazione avviate qualche anno fa. Se hai aperto un negozio, avviato un’attività artigiana, dato vita a un bar o un ristorante devi presentare (in via telematica) la Scia all’apposito ufficio comunale.

Se hai bisogno di una consulenza per la compilazione corretta della Scia, contattaci ora: ti aiuteremo a redigere correttamente l’autocertificazione e ad allegare la documentazione necessaria per regolarizzare la tua posizione.

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